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SICUREZZA !!!



Last Updated: 12/20/2009

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Saturday, January 31, 2009 

LEZIONE QUATTRO ....

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GLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI....

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Abbiamo visto nella precedente lezione, come si traducono, mediante gli articoli dal 16 al 18 del D.Lgs.81/08, i diritti dei lavoratori in obblighi per il datore di lavoro e il dirigente.....

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Vediamo questa volta invece quali sono gli obblighi per i preposti (cioè i vari “capi” definiti dalla struttura gerarchica) e i lavoratori subordinati. ....

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Definizione di preposto....

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Partiamo vedendo cosa si intende da un punto di vista della normativa su salute e sicurezza per “preposto”, facendo riferimento all’ articolo 2 “Definizioni” del D.Lgs.81/08. ....

Come al solito il testo dell’ articolo è riportato tra virgolette e in corsivo e sotto c’ è il commento esplicativo. ....

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“Articolo 2. Definizioni....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:....

( . . . )....

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;....

( . . . )” ....

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La definizione di “preposto” compare per la prima volta solo nel D.Lgs.81/08. Infatti nel precedente D.Lgs.626/94, anche se la figura del preposto era richiamata all’ Articolo 4 “Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto”, non esisteva una definizione formale della figura stessa.....

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L’ articolo 2 del D.Lgs.81/08 colma questa lacuna, indicando come preposto colui che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. ....

Si tratta in sostanza del cosiddetto “capo”, cioè della figura che nell’ organizzazione gerarchica dell’ azienda è intermedia tra la struttura dirigenziale e i lavoratori. Egli controlla che le attività vengano svolte secondo quanto richiesto dai dirigenti, con potere decisionale autonomo, ma limitato e senza poter di spesa.....

Naturalmente il potere e quindi le responsabilità del preposto sono in funzione delle capacità professionali e del reale potere decisionali conferitigli.....

 ....

 ....

Obblighi del preposto....

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Gli obblighi in merito alla salute e alla sicurezza del lavoro sono definiti per il preposto dall’ articolo 19.....

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Articolo 19. Obblighi del preposto....

1. In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ....

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;....

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;....

c) richiedere l’ osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;....

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;....

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;....

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;....

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37.” ....

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I preposti quindi devono sostanzialmente rendere operative le norme nazionali e le direttive aziendali in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro, vigilando affinché i lavoratori che  comandano le applichino.....

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Essi devono inoltre segnalare al datore di lavoro o ai dirigenti aziendali se qualche lavoratore non rispetta le norme nazionali o le direttiva aziendali.....

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Tali obblighi per i preposti (sanzionabili con l’ ammenda o l’ arresto) erano già contenuti nel citato articolo 4 del D.Lgs.626/94, che riguardava in misura generale gli obblighi per datore di lavoro, dirigenti e, appunto, preposti, ma sono meglio individuati dal D.Lgs.81/08.....

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Quest’ ultimo inoltre definisce l’ obbligo / diritto per il preposto di una formazione specifica, rimarcando il concetto che solo personale adeguatamente formato sulla salute e sulla sicurezza è in grado di adempiere in maniera efficace agli obblighi relativi.....

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Definizione di lavoratore....

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Ritorniamo all’ articolo 2 del D.Lgs.81/08, che definisce la figura del “lavoratore”....

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“Articolo 2. Definizioni....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:....

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività lavorativa nell' ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un' arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ....

Al lavoratore così definito è equiparato: ....

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ ente stesso;....

- l’ associato in partecipazione di cui all’ articolo 2549, e seguenti del codice civile; ....

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’ articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ....

- l’ allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’ allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ....

- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ....

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; ....

- il volontario che effettua il servizio civile; ....

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;....

( . . . )” ....

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Il D.lgs.81/08 ha ampliato notevolmente il concetto di “lavoratore”, cioè del soggetto tutelato dalla normativa sulla salute e sulla sicurezza, includendo in tale concetto chiunque “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività lavorativa nell' ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro”. ....

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Quindi è lavoratore chiunque, anche se a titolo gratuito e volontario e indipendentemente dal tipo di contratto, esegue un’ attività lavorativa subordinata.....

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Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati propriamente detti, rientrano in tale categoria (e il D.Lgs.81/08 lo specifica in maniera esplicita):....

- i soci lavoratori di cooperative o società di fatto;....

- i lavoratori che eseguono la propria attività come associati in aziende (ad esempio nel campo del commercio);....

- gli studenti che svolgono tirocini formativi presso aziende, nell’ ambito dell’ alternanza scuola / lavoro, come definita dalla Legge 196/97 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";....

- gli studenti di scuole superiori o di università che, nell’ ambito del percorso formativo, facciano uso di laboratori che li espongono a particolari rischi (chimico, biologico, da utilizzo di videoterminali);....

- i volontari, cioè coloro che secondo la Legge 266/91 "Legge-quadro sul volontariato" effettuano attività di volontariato, cioè quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” e i volontari dei vigili del fuoco, della protezione civile e del servizio civile;....

- i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, come definiti dal D.Lgs.468/97 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili”.....

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In questo modo il D.Lgs.81/08 ha esteso la tutela su salute e sicurezza anche a quelle forme di lavoro “atipico” molto diffuse e fino ad oggi non tutelate in nessun modo.....

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I lavoratori interinali o “a termine” ....

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In virtù dell’ inciso “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” , contenuto nella definizione di lavoratore, rientrano a pieno titolo, tra i soggetti tutelati dalla normativa su salute e sicurezza, anche i lavoratori interinali o comunque “a termine”, legalizzati dalla famigerata “Legge Biagi”.....

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Vediamo di dare qualche chiarimento a proposito.....

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Innanzitutto va precisato che noi faremo riferimento al D.Lgs.276/03 che è la fonte normativa definitiva derivante da una legge delega al governo (la L.30/03) che è la vera e propria “Legge Biagi”. Comunque continueremo a definire il D.Lgs.276/03 come “Legge Biagi” per semplicità.....

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Va poi chiarito che l’ articolo 304 “Abrogazioni” del D.Lgs.81/08, che stabilisce l’ abrogazione del D.Lgs.626/94, al comma 2 recita:....

“Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all' armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.” ....

Ciò significa che i rimandi al D.Lgs.626/94 che compaiono nei testi di legge sotto riportati verranno sostituiti con i rimandi al D.Lgs.81/08 e quindi non cambierà niente nella sostanza, anche se il D.Lgs.626/94 non esiste più.....

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Parliamo allora innanzitutto del lavoratori temporanei o interinali, quei lavoratori cioè  dipendenti di un' impresa "fornitrice" di mano d’ opera (le varie Man Power, Generale Industrielle, Obiettivo Lavoro, ecc.), ma che prestano di volta in volta la propria opera professionale per un altro azienda ("impresa utilizzatrice") che per proprie esigenze - anche provvisorie – ha la necessità di potenziare la propria forza lavoro o di utilizzare personale specializzato. Il lavoratore temporaneo o interinale svolge perciò la propria attività secondo le istruzioni impartite dall' impresa utilizzatrice per l' esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro.....

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In questo caso l’ articolo 23 comma 5 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue. ....

“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all' uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs.626/94, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall' utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l' utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs.626/94, e successive modificazioni ed integrazioni. L' utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.” ....

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Secondo la Legge Biagi quindi l' impresa utilizzatrice deve osservare nei confronti del lavoratore temporaneo, tutti gli obblighi di protezione previsti dal D.Lgs.81/08 ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. ....

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Per la Legge Biagi quindi, almeno in teoria, il lavoratore temporaneo o interinale è a tutti gli effetti “lavoratore” equiparato a quello definito dall’ art.2 del D.Lgs.81/08 e ne ha gli stessi diritti.....

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Il lavoratore deve in particolare essere formato, informato e addestrato sulle lavorazioni che dovrà effettuare e sui rischi connessi a tali lavorazioni, come evidenziati dal documento di valutazione del rischio. Egli deve inoltre essere sottoposto, se necessario, a sorveglianza sanitaria, a carico dell’ impresa utilizzatrice. ....

Ha infine diritto a tutte le salvaguardie definite dalle misure generali e particolari di tutela stabilite dalla normativa vigente.....

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Questa la teoria. In realtà spesso l’ impresa utilizzatrice non sta a “perdere tempo e soldi” in formazione e informazione e in sorveglianza sanitaria per i lavoratori interinali, magari assunti per pochi mesi. Spesso gli imprenditori risparmiano su queste spese per i propri dipendenti, figurarsi per gli interinali, che servono per pochi mesi per tappare i buchi e poi vengono rispediti a casa !....

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Ricordo comunque che l’ articolo 24 comma 2 del D.Lgs.276/03 stabilisce quanto segue.....

“Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l' utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.” ....

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Quindi il lavoratore interinale deve essere tutelato dalle Rappresentanze Sindacali e ha, come i lavoratori dipendenti della ditta utilizzatrice, la possibilità di rivolgersi ai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza della stessa ditta (o, se questi ultimi non sono stati eletti, a quelli Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza territoriali) per segnalare e richiedere soluzione a problematiche su salute e sicurezza del lavoro.....

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Ricordiamo, infine, che ai sensi del D.M.31/05/99 (articoli 2 e 3) è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni particolarmente pericolose e / o che richiedono una sorveglianza medica speciale. ....

In particolare è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti lavorazioni che espongono a rischio di grave infortuni:....

- recupero, demolizione, costruzione, prospezione effettuati in attività subacquea; ....

- manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto. ....

Inoltre è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni che espongono a rischio di grave malattia professionale, definite dal Decreto Ministeriale come quelle dove sono presenti: ....

- agenti cancerogeni;....

- amianto; ....

- cloruro di vinile monomero;....

- 2-naftilamina, 4-aminodifenile, benzidina, 4-nitrodifenile e loro sali; ....

- radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs.230/95 (per semplicità lavorazioni con materiali radioattivi). ....

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Veniamo ora all’ altra figura introdotta dalla Legge Biagi, quella dei CoCoPro, cioè i lavoratori assunti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. ....

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Teoricamente, secondo l’ articolo 61 del D.Lgs.276/03 tali contratti di collaborazione dovrebbero essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione e dovrebbero essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. ....

In realtà spesso e volentieri tali contratti sono gestiti dall’ imprenditore come ulteriore modo per garantirsi attività lavorative a termine, prevedono di fatto una forma di subordinazione del lavoratore al committente del lavoro e non hanno nulla a che vedere con eventuali progetti.....

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Comunque l’ articolo 66 del D.Lgs.276/03 stabilisce tra l’ altro, quanto segue.....

“Ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo [rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto] si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs.626/94, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. ....

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Quindi se tali contratti prevedono che il lavoratore a progetto svolga la sua attività lavorativa presso i luoghi di lavoro della ditta con cui è a contratto, egli diventa a di fatto “lavoratore” di tale ditta, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.81/08,  acquisendo tutti i diritti in termini di salute  e sicurezza del lavoro stabiliti dalla normativa vigente (formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, misure generali e particolari di tutela, ecc.).....

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Ovviamente, anche in questo caso, la teoria è una cosa e la pratica è un’ altra. Vale il solito concetto che l’ imprenditore mette a contratto un CoCoPro per avere a basso costo mano d’ opera di cui disfarsi appena non serve più e che non è disposto a spendere soldi e tempo per garantirne la salute e la sicurezza.....

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L’ importante è però sapere che la legge tutela anche i CoCoPro, come se fossero “lavoratori”, ai sensi dell’ articolo 2 del D.Lgs.81/08.....

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Obblighi dei lavoratori....

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Vediamo invece quali sono gli obblighi dei lavoratori secondo il D.Lgs.81/08.....

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“Articolo 20. Obblighi dei lavoratori....

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.....

2. I lavoratori devono in particolare:....

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;....

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;....

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;....

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;....

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell' ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;....

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;....

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;....

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;....

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.....

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.” ....

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L’ a

Saturday, January 31, 2009 

LEZIONE TRE - GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE ....

Come visto la volta scorsa, l’ articolo 15 del D.Lgs.81/08 definiva le “Misure generali di tutela”, cioè le linee guida per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Si trattava di indicazioni generali e come già detto, non sanzionabili penalmente.....

Gli articoli dal 16 al 18 del del D.Lgs.81/08 invece definiscono gli OBBLIGHI per datore di lavoro e dirigenti, cioè per la linea gerarchica aziendale, cioè quelli che, a vari livelli, hanno potere e responsabilità.....

Tali articoli non esauriscono tutti gli obblighi per datore di lavoro e dirigenti, infatti, nei Titoli successivi al primo del D.Lgs.81/08, che sono quelli relativi a rischi o attività specifiche, vengono indicati gli obblighi relativi a tali rischi o attività.....

Quelli riportati negli articoli dal 16 al 18, sono quelli relativi agli aspetti generali e organizzativi / gestionali dell’ azienda. ....

Per meglio comprendere che cosa si intende per “datore di lavoro” e per “dirigente”, vediamo prima di tutto come vengono definite queste figure dall’ articolo 2 “Definizioni” del D.Lgs.81/08. Come al solito il testo dell’ articolo è riportato tra virgolette e in corsivo e sotto c’ è il mio commento. ....

“Articolo 2. Definizioni....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:....

( . . . )....

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’ assetto dell’ organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell’ unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’ organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’ attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’ organo di vertice medesimo.”....

( . . . )....

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa.” ....

Caratteristica fondamentale che definisce il “datore di lavoro”, sia nelle aziende private che in quelle pubbliche, è quella di possedere la responsabilità dell’ azienda, in quanto in possesso del “potere decisionale e di spesa”. In sostanza “datore di lavoro” è colui, che in autonomia e in quanto in possesso delle risorse finanziarie, decide sulla politica dell’ azienda.....

Il “dirigente” è invece persona definita dall’ organigramma aziendale, in possesso di competenze e poteri gerarchici e funzionali (adeguati all’ incarico che deve espletare, ma limitati comunque da quelli del datore di lavoro) che attua la politica definita dal datore di lavoro organizzando, in autonomia, l’ azienda.....

Vedremo dopo che il datore di lavoro può delegare parte dei suoi obblighi (e perderne quindi la responsabilità) al dirigente, ma che solo alcuni obblighi sono delegabili e che la delega di funzioni può avvenire solo secondo modalità ben precise.....

Detto questo, a differenza delle linee guida definite dall’ articolo 15, l’ inosservanza degli obblighi per datore di lavoro e dirigenti comporta l’ azione penale nei confronti degli inadempienti, come definita dagli articoli 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” per quanto riguarda i principi comuni della salvaguardia della salute e della sicurezza e da svariati altri articoli del D.Lgs.81/08, per quanto riguarda obblighi specifici.....

A tale proposito il D.Lgs.81/08 ha incrementato tali sanzioni sia in termini di pene detentive che pecuniarie. Ha inoltro eliminato l’ alternativa tra pena detentiva e pecuniaria (prevista per tutti gli altri reati) nel caso della omessa valutazione del rischio in aziende con rischi particolari.....

Va poi osservato che vale il principio della somma di sanzioni, cioè più contravvenzioni commesse contemporaneamente comportano la somma delle sanzioni. Inoltre come già accennato in precedenza, se dall’ inosservanza degli obblighi per datori di lavoro e dirigenti, derivano danni al lavoratore (infortuni, malattie professionali) si applicano oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs.81/08, anche quelle previste dal Codice Penale per i reati di omicidio o lesioni colpose e il risarcimento per il danno subito secondo Codice Civile. ....

E’ di questi giorni l’ importante salto di qualità impresso dal Pubblico Ministero Raffaele Guariniello, che ha chiesto l’ incriminazione dell’ amministratore delegato della Thyssen-Krupp, per omicidio volontario anziché colposo per i sette operai morti nel rogo del 6 dicembre 2007.....

Se fosse accolto e consolidato in sede di giudizio (passando quindi in giurisprudenza), questo principio permetterebbe un notevole inasprimento delle pene verso i datori di lavoro e i dirigenti, con potere deterrente maggiore rispetto a oggi, in cui le pene detentive sono irrisorie, comminabili spesso in sanzioni amministrative e comunque passibili della sospensione condizionale. ....

Passiamo a vedere cosa dicono commi degli articoli da 16 a 18 del D.Lgs.81/08, relativamente agli obblighi per il datore di lavoro e i dirigenti.....

Tali obblighi, letti al contrario, sono i diritti dei lavoratori.....

Come al solito il testo degli articoli è riportato tra virgolette e in corsivo e sotto c’è il mio commento. ....

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Prima di definire gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, il D.Lgs.81/08 fa chiarezza in merito al concetto di delega di responsabilità, introducendo uno specifico articolo, precedentemente non contenuto nel D.Lgs.626/94. ....

“Articolo 16. Delega di funzioni....

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:....

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;....

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;....

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;....

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;....

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.....

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.....

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.” ....

Tale articolo è molto importante, poiché nel passato il datore di lavoro tendeva a delegare ad altri le proprie responsabilità, sperando così in un suo mancato coinvolgimento in azioni giudiziarie derivanti da inosservanze degli obblighi della norma.....

L’ articolo 16 prevede che il datore di lavoro possa delegare i propri obblighi e le proprie responsabilità, ma definisce delle precise condizioni per farlo.....

Innanzitutto la delega non può essere fatta “a voce” o con semplice lettera, ma deve essere formalizzata con atto scritto, recante “data certa”. In sostanza la delega deve essere fatta mediante atto notarile. Ovviamente il delegato deve essere d’ accordo, controfirmando l’ atto notarile. ....

Inoltre il delegato deve essere persona all’ altezza dell’ incarico conferitogli in termini di professionalità ed esperienza maturata.....

Egli inoltre deve avere autonomia decisionale (deve poter prendere decisioni senza “chiedere il permesso” al datore di lavoro) e di spesa (deve cioè poter firmare, senza alcun vincolo, contratti, ordini, mandati di pagamento relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori).....

Della delega di funzioni devono essere informati il prima possibile tutte le persone coinvolte (lavoratori, RLS, Autorità competenti).....

Infine, la delega di funzioni su salute e sicurezza, non permette al datore di lavoro di fregarsene di salute e sicurezza, sentendosi sollevato dalla delega, ma l’ ultimo comma impone al datore di lavoro una continua attività di controllo delle azioni del delegato e che queste siano coerenti con l’ applicazione della normativa e del mandato conferito.....

------------------------------------------....

Il successivo articolo 17 ribadisce (in maniera più evidente) un concetto già espresso dal D.Lgs.626/94.....

>“Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili....

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:....

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo 28;....

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” ....

Lo spirito di tale articolo è quello di rendere comunque sempre responsabile il datore di lavoro della redazione del documento di valutazione dei rischi e della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.....

Il documento di valutazione dei rischi è il documento fondamentale nell’ organizzazione della prevenzione e della protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso deve contenere un’ analisi tecnica dettagliata di tutti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, con la definizione della loro pericolosità, secondo criteri oggettivi e soprattutto deve contenere il programma delle misure finalizzate a ridurre tali rischi fino a renderli trascurabili.....

Il documento di valutazione dei rischi è quindi il documento programmatico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.....

Per tale motivo il D.Lgs.81/08 impone che sia il datore di lavoro e nessun altro a scrivere tale documento. Ovviamente egli può appoggiarsi a collaboratori e consulenti per farlo, ma la firma in calce al documento deve essere la sua, in modo che egli se ne faccia responsabile e garante, anche in termini di organizzazione e di risorse finanziarie messe a disposizione.....

Analogamente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi è la figura chiave nell’ organizzazione della salute e della sicurezza di un’ azienda, attorno alla quale ruota appunto tutta l’ attività di prevenzione e protezione.....

Vedremo meglio in una successiva lezione di cosa si occupa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Diciamo per ora che egli è un “consulente” del datore di lavoro per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza del lavoro. Egli deve aiutare il datore di lavoro nel definire le necessità e le misure relative a tali aspetti. ....

Egli però non è responsabile in senso penale. La responsabilità penale rimane sempre a carico del datore di lavoro.....

Per tale motivo, deve essere il datore di lavoro e lui solo a designare tale figura, prendendosi in toto la responsabilità della scelta fatta.....

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Passiamo ora a esaminare, uno per uno, i vari commi dell’ articolo 18 del D.Lgs.81/08, quello che definisce gli obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e quindi i diritti dei lavoratori in merito a salute e sicurezza sul lavoro.....

“Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente....

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’ articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:....

a) nominare il medico competente per l’ effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;” ....

Il primo obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente è la nomina del medico competente e di conseguenza l’ attivazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti da Decreto.....

In generale la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando la tipologia di lavoro comporta rischi per la salute dei lavoratori, cioè rischio di insorgenza di malattia professionale. La sorveglianza sanitaria è ad esempio obbligatoria quando la tipologia di lavoro comporta esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, radiazioni, uso di videoterminali, ecc.....

Del medico competente e degli obblighi a lui relativi parleremo più diffusamente in seguito. Egli deve organizzare la sorveglianza sanitaria, cioè le visite mediche ai lavoratori, definite in funzione dei rischi specifici dell’ attività lavorativa, per accertarsi che non subentrino malattie professionali. Egli inoltre deve partecipare alla compilazione del documento di valutazione dei rischi e segnalare al datore di lavoro quelli che secondo lui sono problemi relativi alla salute del lavoro. Il medico competente ha responsabilità penale.....

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“b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’ attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’ emergenza;” ....

Il datore di lavoro e i dirigenti devono organizzare la gestione delle emergenze, cioè di tutte le possibili situazioni anormali, ma prevedibili che possano avvenire durante l’ attività lavorativa (incendi, terremoti, inondazioni, ecc.). Essi devono inoltre organizzare un servizio di primo soccorso interno all’ aziende, per la prima assistenza ai lavoratori infortunati.....

A tale proposito, oltre a definire formalmente un piano di emergenza, essi devono designare alcuni lavoratori per la gestione delle emergenze e del primo soccorso. Tali lavoratori non possono rifiutare la nomina, se non per comprovati motivi (ad esempio di salute).....

Attenzione però che il datore di lavoro deve garantire per loro una formazione specifica, impartita dal medico competente per quanto riguarda il servizio di primo soccorso e dai Vigili del Fuoco (o da soggetti da loro autorizzati) per quanto riguarda l’ antincendio.....

Il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione attrezzature (cassette di pronto soccorso o infermeria aziendale) e dispositivi di protezione adeguati.....

Infine gli addetti all’ emergenza non devono sostituire le autorità preposte alla gestione delle emergenze (Vigili del Fuoco, 118, ecc.), ma devono solo dare loro un aiuto nelle fasi iniziali.....

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“c) nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;” ....

Il datore di lavoro e il dirigente devono affidare ai lavoratori le mansioni, a seconda del rischio che deriva da tali mansioni, in funzione dell’ esperienza, della professionalità, della formazione dei lavoratori e in funzione delle loro condizioni psicofisiche. ....

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“d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;” ....

Dove le misure di protezione collettiva (sistemi di aspirazione, protezioni meccaniche ed elettriche, ecc.) non siano possibili, il datore di lavoro e il dirigente devono fornire ai lavoratori dei mezzi individuali per proteggersi dai rischi (ad esempio cuffie per proteggersi dal rumore, mascherine per proteggersi da agenti chimici o polveri, caschi per proteggersi dal rischio di caduta di oggetti dall’ alto, ecc.). ....

Tali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono essere scelti, con la consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente.....

Tali dispositivi devono essere adeguati ai rischi da proteggere e sono a totale carico del datore di lavoro. I lavoratori devono essere informati,  formati e addestrati al loro corretto utilizzo.....

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“e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;” ....

Il datore di lavoro e il dirigente, dove esistano zone in cui esistono particolari condizioni di rischio devono fare in modo che solo lavoratori adeguatamente istruiti e addestrati e nessun altro, possa accedere a tali zone.....

Viene confermato il principio che la formazione e la professionalità dei lavoratori devono essere proporzionali al grado di rischio del lavoro. Niente può essere lasciato all’ approssimazione e all’ improvvisazione.....

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“f) richiedere l’ osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;” ....

In questo comma compare per la prima volta il concetto di obbligo per il lavoratore (lo vedremo meglio in una prossima lezione). ....

Il datore di lavoro e il dirigente devono chiedere al lavoratore di attenersi a leggi e procedure aziendali e il lavoratore lo deve fare. ....

Il datore di lavoro però non può demandare tutta la salvaguardia rispetto alla sicurezza ai lavoratori. Prima egli deve ridurre tutti i rischi alla fonte, poi può pretendere dai lavoratori l’ osservanza delle regole per limitare i rischi (residui) che rimangono.....

Inoltre il datore di lavoro deve mettere il lavoratore nelle reali condizioni di rispettare norme e procedure. Cioè le condizioni di lavoro (turni di lavoro massacranti, divieto di fermare la produzione, obiettivi di produzione ottenibili solo a scapito della sicurezza, ecc.) non possono essere in contrasto con le norme e le procedure di sicurezza. ....

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“g) richiedere al medico competente l’ osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;” ....

Torniamo alla sorveglianza sanitaria. Il medico competente ha degli obblighi da rispettare, ma il datore di lavoro e il dirigente devono essere parte attiva nel rispetto di tali obblighi.....

Ciò vuol dire anche che il datore di lavoro e il dirigente sono corresponsabili delle omissioni del medico competente.....

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“h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;....

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;....

( . . . )....

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;” ....

Come visto più sopra, il datore di lavoro e il dirigente devono creare una struttura in grado di affrontare le emergenze. All’ interno di tale struttura deve essere previsto un piano di emergenza per affrontare tali situazioni. ....

Il piano deve prevedere le procedure di evacuazione in sicurezza e le modalità con cui informare tempestivamente i lavoratori del pericolo (ad esempio rilevatori di fumo o di incendio, sistemi di allarme con sirene e / o lampeggianti).....

Il datore di lavoro e il dirigente non possono richiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro se le situazioni di pericolo permangono o non sono state completamente risolte.....

Il concetto è quello di salvaguardare prima di tutto la salute e la sicurezza dei lavoratori, in secondo luogo le macchine e gli impianti e solo in ultimo la produzione.....

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“l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;” ....

Il datore di lavoro e il dirigente devono garantire la crescita culturale dei lavoratori in merito alla tutela della salute e della sicurezza.....

Per tale motivi essi devono informare i lavoratori (fornire loro tutti i dati relativi alle situazioni di rischio: schede di sicurezza dei prodotti chimici, manuali d’ uso delle macchine, informazioni circa i livelli di rumore, ecc), formarli (definire e diffondere le procedure su come evitare o affrontare i rischi presenti) e addestrarli (insegnarli con esercitazioni pratiche a usare i mezzi di lavoro e i DPI, a come evitare i rischi, a come comportarsi in casi di emergenza.....

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“n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’ applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;” ....

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), di cui parleremo più diffusamente in una prossima lezione è un lavoratore egli stesso ed è il garante dei suoi colleghi rispetto a tutto quanto riguarda la salute e la sicurezza. Egli viene eletto dai lavoratori al loro interno. Se ciò non avviene i lavoratori possono richiedere l’ aiuto del RLS territoriale.....

Il datore di lavoro e il dirigente devono garantire a tutti i lavoratori, mediante il RLS, di verificare se e come vengono rispettate le norme di salvaguardia della salute e della sicurezza. Da tale punto di vista non esiste segreto industriale o aziendale. L’ azienda deve essere completamente trasparente in merito alle azioni che intraprende o meno per la salute e la sicurezza.....

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“o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);” ....

Il documento citato è il documento di valutazione dei rischi di cui abbiamo parlato più sopra. E’ il documento programmatico e strategico che definisce quali sono le politiche aziendali per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.....

Tale documento non può essere tenute segreto, non è un documento riservato dell’ azienda. Anzi il datore di lavoro e il dirigente lo devono tempestivamente consegnare ai RLS e da questi a tutti i lavoratori.....

Tutti i lavoratori hanno il diritto di sapere cosa sta facendo concretamente l’ azienda per la salute e la sicurezza.....

Inoltre i lavoratori, sempre mediante i RLS hanno diritto di conoscere i dati di cui alla lettera r), cioè, come vedremo dopo, i dati relativi agli infortuni sul lavoro.  ....

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“p) elaborare il documento di cui all’ articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;” ....

Mentre nel D.Lgs.626/94 tale obbligo era all’ inizio dell’ articolo sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, nel D.Lgs.81/08, esso sembra passare in secondo piano, mentre in realtà viene ripreso in maniera dettagliata al successivo articolo 26.....

Tale obbligo è comunque l’ obbligo fondamentale di tutto l’ articolo 18. E’ cioè l’ obbligo per il datore di lavoro (e, ricordo, solo suo) di scrivere il documento di valutazione dei rischi e di conseguenza il programma delle misure tecniche ed organizzative per ridurre a livelli trascurabili i rischi individuati.....

Il primo passo di tale obbligo è quello di eseguire una analisi tecnica della situazione aziendale per individuare TUTTI i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in funzione delle condizioni di lavoro presenti. Sottolineo il “TUTTI”, perché vuole dire valutare proprio tutti i rischi, compresi quelli da ritmi di lavoro esasperanti, mobbing, stress, inesperienza per precarietà, ecc.. ....

La valutazione del rischio deve generare un documento ufficiale (firmato dal datore di lavoro). E’ importante che vengano definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, perché ciò obbliga il datore di lavoro a dimostrare il processo logico che lo ha portato a definire il grado di rischio. Infatti non sono ammesse generiche definizioni del rischio per i lavoratori, ma valutazioni tecniche, scientifiche, di medicina del lavoro, comprese analisi strumentali dell’ ambiente di lavoro. Ad esempio nel documento non si può limitarsi a dire che il rischio rumore in una determinata postazione è basso, ma occorre dimostrare che il rumore è stato misurato con strumentazioni e metodi definiti da norme tecniche e che ha un livello (ad esempio 70 decibel), inferiore al valore di pericolo definito dalle stesse norme tecniche. ....

Per ogni tipologia di rischio (rischio da infortunio, da rumore, chimico, biologico, da movimentazione dei carichi, da uso di videoterminali, ecc.), occorre definire la gravità dello stesso (in genere basso, medio, grave, gravissimo). La definizione della gravità deve essere fatta con consolidati criteri tecnici.....

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Saturday, January 31, 2009 

Continuo a diffondere le “lezioni” sulla salute e la sicurezza sul lavoro, aggiornate a seguito dell' emanazione del D.Lgs.81/08 ”Testo unico sulla sicurezza”. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />....

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Forse qualcuno si chiederà a cosa serve conoscere quali sono i diritti dei lavoratori, se poi non possiamo far niente per ottenerli.....

Tenete conto che gli imprenditori mirano soprattutto al proprio profitto personale e che si lamenteranno sempre che non hanno abbastanza soldi da investire per migliorare la sicurezza delle proprie imprese e che spendere sulla sicurezza è un investimento improduttivo, che rischia di diminuire la competitività dell’ azienda, con il rischio di doverla chiudere, mettendo per strada i lavoratori, ecc. ecc.....

Tenete conto che ogni investimento fatto da loro sulla vostra sicurezza non tocca l’ azienda, ma diminuisce solo il loro profitto, che è quello che permette a loro di andare in giro sulla X5 o sulla Cayenne, di comprarsi la villa e la “barca”.....

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Conoscere i propri diritti però vi permette di chiedere con cognizione ai vostri rappresentanti (i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, cioè i RLS) di pretendere dal Datore di Lavoro il rispetto della normativa e, soprattutto, vi consente di richiedere l’ intervento dell’ autorità competente (USL, Carabinieri), a seguito di vostra denuncia.....

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La conclusione è che dovete rompere i coglioni, pretendere, denunciare. Più siete e maggiori probabilità avete di far valere i vostri diritti.....

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L’ ARTICOLO 15 DEL D.LGS.81/08. LE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ....

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L’ articolo 15 del D.Lgs.81/08 definisce le seguenti “Misure generali di tutela”, non sanzionabili penalmente, ma che definiscono comunque le linee guida per il datore di lavoro e costituiscono pertanto la base dei diritti dei lavoratori. Nel Decreto, subito dopo, dall’ articolo 16 in poi sono esposti invece gli obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti che sono invece sanzionabili penalmente.....

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Qui sotto sono riportati (tra virgolette e in corsivo) le Misure generali di tutela, così come definite dall’ articolo 15 e, sotto, per ciascuna di essi il mio commento.....

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“La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza” ....

Il datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi (e sottolineo il TUTTI, aggiunto dal D.Lgs.81/08 rispetto al D.Lgs.626/94, perché vuole dire valutare proprio tutti i rischi, compresi quelli da ritmi di lavoro esasperanti, mobbing, stress, inesperienza per precarietà, ecc.). La valutazione dei rischi è il primo passo per definire, in funzione dei rischi rilevati, le misure di prevenzione (misure per eliminare alla radice i rischi) e di protezione (misure per proteggere i lavoratori dai rischi che non è stato possibile eliminare).....

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“La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell' azienda nonché l' influenza dei fattori dell' ambiente e dell' organizzazione del lavoro” ....

Tale misura di tutela è stata aggiunta dal D.Lgs.81/08 rispetto al D.Lgs.626/94 e contiene un principio importantissimo, almeno da un punto di vista teorico. La prevenzione e quindi la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori deve essere parte integrante dell’ organizzazione del lavoro e delle condizioni tecniche produttive dell’ azienda. Ciò vuol dire che queste ultime non possono essere finalizzate solo all’ ottenimento della massima efficienza produttiva e del massimo profitto, ma devono essere concepite anche per la salvaguardia dei lavoratori. E’ un concetto questo che stravolgerebbe l’ impostazione attuale basata su profitto e sfruttamento e giustamente il legislatore lo ha messo in debita evidenza. Peccato, per ora, sia solo teoria.....

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“L' eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico” ....

Il datore di lavoro deve attuare tutti gli interventi per eliminare i rischi per i lavoratori o comunque, se non è possibile eliminarli, per ridurli al minimo. E ciò allineandosi costantemente alle migliori tecnologie disponibili, indipendentemente dal loro costo. E’ a carico del datore di lavoro seguire il progresso tecnico, non solo per il miglioramento della produttività dell’ azienda, ma anche per la salvaguardia dei lavoratori. ....

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“Il rispetto dei principi ergonomici nell' organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo” ....

Cioè l’ organizzazione del lavoro (aggiunta dal D.Lgs.81/08 rispetto al D.Lgs.626/94), gli spazi di lavoro e le postazioni di lavoro, i ritmi e le cadenze lavorative non solo devono essere sicure e igieniche, ma devono rispettare i criteri di progettazione ergonomica (definiti da specifiche norme tecniche) ed evitare stress e alienazione da monotonia e ripetitività della mansione.....

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“La riduzione dei rischi alla fonte” ....

Il datore di lavoro deve intervenire non sugli effetti, ma sulle cause prime, cioè alla fonte del problema, realizzando la prevenzione dei rischi, cioè tutte quelle misure atte a ridurre i rischi di infortunio e di malattia professionale all’ origine, cioè già nell’ impostazione, nelle scelte tecniche e nell’ organizzazione dell’ azienda, tenendo conto della tipologia del lavoro e dell' ambiente di lavoro.....

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“La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso” ....

Il datore di lavoro a fronte della valutazione del rischio deve sostituire macchine, impianti, attrezzature e materie prime potenzialmente pericolose con altre che, ottenendo gli stessi risultati, comportano minori rischi per i lavoratori, dando la priorità non a scelte di carattere prettamente economico, ma di salvaguardia dei lavoratori.....

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“La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio” ....

Ciò significa limitare l’ esposizione al rischio al minor numero di lavoratori, che proprio per il rischio particolare che corrono devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati. Ciò avviene mediante scelte mirate nell’ organizzazione del lavoro e investimenti in impiantistica in modo tale da automatizzare il più possibile le lavorazioni più pericolose per la sicurezza e la salute.....

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“L’ utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro” ....

Questo vuol dire che il datore di lavoro non può sempre e comunque utilizzare le materie prime e i prodotti accessori (agenti chimici e biologici) che costano meno, ma deve cercare quelli, che, indipendentemente dal costo sono più sicure per i lavoratori (e per l’ ambiente). ....

Deve inoltre progettare e organizzare gli impianti in modo da limitare il rumore, le vibrazioni, i campi elettromagnetici (agenti fisici).....

Vuole anche dire che devono essere analizzate le tecnologie di produzione in modo da ridurre il più possibile l’ utilizzo di agenti chimici pericolosi ed eliminati gli sprechi.....

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“La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ....

Questo vuol dire che il datore di lavoro non può pensare di salvaguardare i lavoratori semplicemente mediante la protezione individuale (caschi, scarpe, mascherine, guanti) ma deve eliminare all’ origine, mediante interventi strutturali / impiantistici le cause che portano alla necessità di utilizzare tali mezzi di protezione personali, ad esempio predisponendo sistemi di aspirazione e filtraggio degli agenti chimici pericolosi, verificando che i macchinari abbiano le protezioni antinfortunistiche, predisponendo i ponteggi e le opere provvisionali secondo quanto previsto dalle norme tecniche.....

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“Il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici” ....

I lavoratori hanno diritto a visita medica per accertare la loro idoneità psicofisica al lavoro da svolgere e per verificare che nel tempo non subentrino malattie professionali a causa del lavoro svolto. Il controllo sanitario non si applica a tutti i lavoratori, ma solo a quelli chiamati a svolgere attività che necessitano di caratteristiche psicofisiche adeguate e a quelli il cui lavoro può potenzialmente portare a malattie professionali (movimentazione di carichi, rumore, vibrazioni, esposizione a agenti chimici e biologici, uso di videoterminali, ecc.). Le visite mediche non possono essere generiche, ma devono essere definite in funzione dei rischi a cui è sottoposto il lavoratore.....

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“L’ allontanamento del lavoratore dall' esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona e l' adibizione, ove possibile, ad altra mansione....

Se un lavoratore contrae una malattia (professionale o meno) che potrebbe essere aggravata dal lavoro che fa (ad esempio lesioni alla colonna vertebrale per una persona che deve spostare dei pesi) ha diritto a non svolgere quel lavoro.....

Attenzione che questa misura potrebbe essere usata contro il lavoratore. In qualche caso il datore di lavoro l’ ha utilizzata per licenziare il lavoratore non più adatto a svolgere un determinato lavoro. Purtroppo anche la giurisprudenza (l’ insieme delle sentenze passate in giudicato) non è molto garantista in merito. ....

A tale proposito il D.Lgs.81/08 ha aggiunto, rispetto al D.Lgs.626/94, la frase “e l’ adibizione, ove possibile, ad altra mansione” che impone al datore di lavoro di fare il possibile per garantire al lavoratore non più idoneo un’ altra occupazione più salubre, all’ interno dell’ azienda.....

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“L’ informazione e la formazione adeguate per i lavoratori” ....

I lavoratori, PRIMA di essere adibiti a una mansione devono essere addestrati sul lavoro da svolgere, sui rischi che tale lavoro può comportare, sulle cautele da adottare sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, cioè scarpe, guanti, casco, ecc.) da utilizzare. ....

Informazione e formazione non devono essere solo un proforma (e infatti il D.Lgs.81/08 ha aggiunto rispetto al D.Lgs.626/94, l’ aggettivo “adeguate”), ma devono garantire che il lavoratore sia a piena conoscenza del tipo e dell’ entità dei rischi a cui è sottoposto e di quello che deve o che non deve fare per evitare tali rischi.....

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“L' informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti” ....

Questa misura di tutela è stata aggiunta dal D.Lgs.81/08 rispetto al D.Lgs.626/94 ed effettivamente dovrebbe essere scontata. Dirigenti e preposti, cioè coloro che hanno (a vari livelli) le leve del comando in azienda dovrebbero essere i primi a essere formati sulla sicurezza e, non soltanto da un punto di vista prettamente tecnico, ma soprattutto della cultura alla sicurezza. Teoricamente tale formazione dovrebbe servire a rendere consapevoli i “capi” che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono più importanti dell’ efficienza e del profitto.....

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“L' informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ....

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in genere coincidenti con i rappresentanti sindacali (ma lo vedremo meglio in seguito), sono l’ interfaccia tra lavoratori e datore di lavoro per tutto quanto attiene alla salute e alla sicurezza sul lavoro. E’ ovvio che per poter svolgere in maniera adeguata la loro funzione, essi devono essere informati e formati in maniera adeguata.....

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“Le istruzioni adeguate ai lavoratori” ....

Per ogni attività devono essere previste istruzioni chiare e non equivocabili, scritte e firmate da un responsabile, cioè procedure di lavoro. Nelle attività a rischio niente può essere lasciato al caso e all’ improvvisazione. Gli ordini dati a voce non sono accettabili.....

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“La partecipazione e consultazione dei lavoratori” ....

Tale misura era già indicata nel D.Lgs.626/94, ma nel D.Lgs.81/08 viene meglio evidenziata.....

Secondo il legislatore, i lavoratori DEVONO partecipare alla gestione della sicurezza in azienda e devono essere consultati sulle decisioni relative. Non possono essere soltanto semplici pedine, ma devono partecipare attivamente alla salvaguardia della loro salute e sicurezza. Belle parole, che purtroppo rimangono solo teoria.....

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“La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ....

Analogamente i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, devono essere parte attiva nell’ organizzazione della salute e della sicurezza dell’ azienda. Anche qua tanta bella teoria. I RLS che si danno veramente da fare e pretendono il rispetto della legge, vengono osteggiati in tutti i modi e messi nelle condizioni di non nuocere (ai datori di lavoro). Basti pensare al caso di Dante De Angelis, RLS di Trenitalia, licenziato per aver denunciato gli incidenti avvenuti sui convogli Eurostar.....

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“La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l' adozione di codici di condotta e di buone prassi” ....

Questa misura introduce un concetto molto importante. ....

La salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, come abbiamo visto più sopra, si sviluppa non a caso, ma seguendo un processo tecnico organizzativo ben preciso. Prima di tutto si esegue la valutazione del rischio e si definisce un programma di misure atte a eliminare o ridurre i rischi evidenziati. ....

Tale processo però non si può esaurire al primo passo, ma deve “garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”. E’ il concetto del miglioramento continuo della teoria della qualità. ....

Inoltre tale misura indica come possibili strumenti per ottenere tale miglioramento i “codici di condotta”, cioè le politiche aziendali della sicurezza e le “buone prassi”, definite all’ articolo 2 del Decreto come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro”. ....

Anche qua siamo alla bella teoria. Altro che miglioramento continuo ! La maggior parte delle aziende italiane non raggiunge nemmeno i minimi livelli di sicurezza, definiti dalla legislazione degli anni ’50.....

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“Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” ....

Il datore di lavoro deve definire tutte le misure da adottare per salvaguardare i lavoratori, non solo in condizioni di lavoro normale, ma in tutte le ipotizzabili condizioni di emergenza.....

Il datore di lavoro deve quindi organizzare la propria azienda per poter fronteggiare qualunque situazioni di emergenza possibile, nel contesto in cui opera (infortuni, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, ecc.).....

Ciò deve essere fatto sia a livello impiantistico (a seconda dei casi: impianto antincendio, estintori, infermeria aziendale, cassette di pronto soccorso, ecc.), sia a livello organizzativo (creazione delle squadre di pronto soccorso e antincendio, formate da lavoratori opportunamente addestrati, definizione e diffusione a tutti i lavoratori del piano di emergenza, ecc.).....

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“L' uso di segnali di avvertimento e di sicurezza” ....

In azienda devono essere presenti tutti quei presidi atti a ricordare e a segnalare situazioni di pericolo (cartelli di divieto e di pericolo, indicazione delle vie di uscita e di emergenza, sirene per segnalare situazioni di pericolo, ecc.). I lavoratori ovviamente devono essere addestrati sul significato di tali segnali.....

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“La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” ....

Tale misura è finalizzata a mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza di macchine e impianti, nonostante la loro usura.....

Sembra un concetto banale, ma spesso l’ imprenditore punta a sfruttare al massimo gli impianti per ricavarne il massimo profitto, risparmiando sulla manutenzione, specie se relativa ad “accessori” improduttivi, come i dispositivi di sicurezza.....

Basti pensare agli estintori scarichi della Thyssen-Krupp.....

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Per terminare, l’ articolo 15 del D.Lgs.81/08 termina con il secondo comma: ....

“Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.” ....

Ci mancherebbe altro, ma è bene che sia stato scritto.....

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RIASSUMENDO....

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L’ articolo 15 del D.Lgs.81/08, definisce le linee guida che il datore di lavoro deve adottare per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esso non definisce degli obblighi sanzionabili, ma solo delle misure generali.....

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Gli obblighi sanzionabili a carico del datore di lavoro e del dirigente (cioè quello che loro DEVONO fare e voi DOVETE pretendere) sono definiti nei successivi articoli 16, 17, 18 che esamineremo nella prossima lezione.....

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Vi invito a memorizzare su file queste “lezioni” e a diffonderle, non solo su Myspace, ma anche ai colleghi e amici al di fuori della rete.....

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DIFFONDETE E KNOWN YOUR RIGHTS ! ....

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Saturday, September 27, 2008 

LEZIONE 1 NUOVA SERIE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />....



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DEFINIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO....

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Lo scopo principale dello space “SICUREZZA !” è quello di diffondere informazione a proposito della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, partendo dalla considerazione che soltanto conoscendo quali sono i nostri diritti, possiamo lottare per ottenerli (da cui il logo KNOW YOUR RIGHTS di clashiana memoria).....

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Comincio quindi queste lezioni definendo in maniera precisa cosa si intende per salute e sicurezza sul lavoro.....

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Nel seguito, quando riporterò dei passi di norme e leggi, lo farò sempre tra virgolette e in corsivo, per migliore evidenza.....

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Salute sul lavoro....

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La salute dei lavoratori è definita in maniera precisa nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, meglio conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza e nel seguito per brevità sempre indicato come D.Lgs.81/01.....

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“Articolo 2. Definizioni....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:....

( . . . )....

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un' assenza di malattia o d' infermità;....

( . . . )” ....

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Rispetto alle precedente normativa, il D.Lgs.81/08, mette in evidenza come uno stato di salute non sia solo l’ assenza di malattia o di infermità lavoro correlata, ma in un generale stato di benessere del lavoratore non solo fisico, ma anche mentale e sociale.....

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Purtroppo siamo ben lontani da poterci occupare del “generale stato di benessere” del lavoratore, visto che i problemi più gravi riguardano stati di malattia e infermità, legati al lavoro, oltre a uno sfruttamento sistematico, in nome del profitto degli imprenditori.....

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Più prosaicamente quindi la salute del lavoro si occupa della salvaguardia della salute dei lavoratori nei riguarda degli agenti chimici, fisici, biologici, ambientali, ecc. che possono indurre nel tempo malattie professionali, anche gravi e anche mortali. ....


Ad esempio la salute del lavoro definisce come ridurre alla fonte l’ esposizione ad agenti cancerogeni, come l’ amianto, le polveri di legno, il piombo, per eliminare il rischio che i lavoratori contraggano un cancro. ....

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Stessa cosa vale per gli agenti chimici (nocivi, irritanti, corrosivi), gli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni), per quelli biologici (virus, batteri, parassiti).....

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La salute sul lavoro definisce inoltre le procedure per lavorare in condizioni di igiene (quali dispositivi di protezione individuali o collettivi utilizzare, come istruire e addestrare i lavoratori, cosa fare e cosa non fare nelle varie situazioni, ecc.) sia in condizioni normali, che di emergenza.....

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Infine la salute del lavoro definisce i protocolli di visite mediche e analisi cliniche (sorveglianza sanitaria, a carico del datore di lavoro) a cui devono essere sottoposti i lavoratori per poter individuare il prima possibile eventuali malattie professionali. ....

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Sicurezza sul lavoro....

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La sicurezza del lavoro si occupa della salvaguardia rispetto ad episodi infortunistici che possono indurre, attraverso incidenti e istantaneamente, lesioni, anche gravi e anche mortali.....

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L’ infortunio comporta una riduzione parziale o totale della funzionalità di organi del corpo umano. Tale riduzione (invalidità) può essere temporanea (si esaurisce cioè nel periodo della prognosi e consente l’ assenza dal lavoro per infortunio) o permanente. In qualche caso l’ infortunio comporta la sospensione dell’ attività lavorativa e dà diritto a una pensione di invalidità.....


Ad esempio, la sicurezza del lavoro definisce come realizzare e come gestire i ponteggi per impedire la caduta dei lavoratori che li utilizzano oppure come realizzare le protezioni meccaniche di organi in movimento delle macchine, per impedire lesioni per contatto con tali parti.....

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La sicurezza sul lavoro definisce inoltre le procedure per lavorare in sicurezza (quali dispositivi di protezione individuali o collettivi utilizzare, come istruire e addestrare i lavoratori, cosa fare e cosa non fare nelle varie situazioni, ecc.) sia in condizioni normali che di emergenza.....


Le norme tecniche di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori sono recepite in Italia dal D.Lgs.81/08, che pertanto le rendono (o dovrebbero renderle) obbligatorie.....

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LE LEGGI SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA....


Fino all’ aprile del 2008, le leggi sulla sicurezza e sulla salute del lavoro in Italia erano tantissime.....


Molte di queste leggi erano a carattere tecnico e relative a problematiche specifiche. Alcune invece erano a carattere generale e definivano i principi generali di salvaguardia dei lavoratori.....

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Nel seguito cito le principali, anche se sono state tutte abrogate dal “Testo Unico”, perché esse sono state trasposte all’ interno del “Testo Unico”, con le opportune modifiche e integrazioni.....

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Un primo gruppo di leggi nasce a metà degli anni cinquanta:....

Decreto Presidente della Repubblica (D.P.R.) 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;....

D.P.R.164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” (cantieri);....

D.P.R.302/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative a quelle del D.P.R.547/55”;....

D.P.R.303/56 “Norme generali per l’ igiene del lavoro”.....

Esse contenevano i principi tecnici generali da applicare per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.....


Il secondo gruppo di leggi appartiene invece agli anni novanta. Esse definivano le modalità organizzative delle aziende e dei cantieri per salvaguardare la sicurezza e l’ igiene dei lavoratori:
Decreto Legislativo (D.Lgs.) 626/94 “Attuazione delle direttive CEE […] riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”;....

D.Lgs.494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”.....

Queste ultime leggi non erano norme tecniche, ma disposizioni di carattere organizzativo per definire ruoli, responsabilità, procedure all’ interno delle aziende e dei cantieri.....

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Dal 30 aprile del 2008 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) tali leggi sono state sostituite dal D.Lgs.81/08 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, comunemente definito “Testo Unico sulla Sicurezza”. Tale Decreto ha raggruppato tutte le leggi precedenti, inserendo anche delle modifiche e dei miglioramenti (vedete le “lezioni zero” già pubblicate).....

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Il Testo Unico raccoglie sia norme tecniche, sia disposizioni di carattere organizzativo per definire ruoli, responsabilità, procedure all’ interno delle aziende e dei cantieri.....

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Il Testo Unico è facilmente scaricabile da Internet (basta digitare “Decreto 81/08” sulla finestra del motore di ricerca). Altrimenti, se mi comunicate il vostro indirizzo di posta elettronica, ve le posso inviare). ....


E’ importante sottolineare che il D.Lgs.81/08 è una legge a carattere penale. All’ interno delle legge infatti compaiono, per ogni campo di attività esaminato, specifici articoli denominati “Sanzioni”, dove sono elencate le pene che vengono applicate ai responsabili (datori di lavoro, dirigenti, preposti, cioè i capi, ecc.) per il mancato rispetto degli articoli della legge. ....

In molti casi la sanzione è l’ arresto O l’ ammenda (e sottolineo la congiunzione “O”). Cioè spetta al giudice stabilire se, il responsabile ritenuto colpevole dell’ omissione di uno degli articoli del Decreto, debba essere punito con l’ arresto (e quindi la reclusione) o in alternativa con l’ ammenda (cioè la multa). Nel passato, per il D.Lgs.626/94, la pena è sempre stata l’ ammenda. ....

Il D.Lgs.81/08 ha però introdotto (a differenza di tutta la precedente legislazione) per alcuni reati particolarmente gravi (omessa valutazione del rischio in aziende a rischio elevato) la pena dell’ arresto senza l’ alternativa dell’ ammenda.....

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E’ importante inoltre sottolineare che l’ inosservanza delle leggi comporta di per sé il reato penale, anche se la mancata osservanza non comporta infortuni o malattie ai lavoratori. ....

In caso poi di infortunio o di malattia professionale, oltre alle sanzioni dovute alla mancata osservanza delle leggi, si applicano anche i reati definiti dal Codice Penale (lesioni od omicidio colposo, ecc.).....



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I DIRITTI DEI LAVORATORI SULLA SALUTE E LA SICUREZZA....


In tutte le leggi citate, i diritti dei lavoratori si leggono generalmente “al contrario”. La legge li definisce come obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, cioè a carico di chi ha potere economico, organizzativo e gestionale relativamente alla salvaguardia dei lavoratori.....


Per definire i diritti dei lavoratori occorre perciò, per ognuna delle leggi viste, analizzare tutti gli obblighi a carico (soprattutto) del datore di lavoro. Questa analisi è lunga e complessa.....

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Pertanto è meglio partire dagli obblighi (cioè dai diritti) generali di tutela, andando poi ad esaminare i casi particolari.....


Il resto alla prossima puntata. ....

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Vi invito a memorizzare su file queste “lezioni” e a diffonderle, non solo su Myspace, ma anche ai colleghi e amici al di fuori della rete.....

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DIFFONDETE E KNOWN YOUR RIGHTS ! ....

Saturday, September 27, 2008 

SICUREZZA – LEZIONE 0 NUOVA SERIE – SECONDA PARTE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />....

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Continuo in questa seconda parte della “Lezione Zero”, a illustrare le principali novità introdotte dal “Testo Unico” (D.Lgs.81/08), rispetto alla normativa precedente.....

In particolare in questa seconda parte illustrerò cosa cambia (e non di poco) a livello di responsabilità per le varie figure aziendali della sicurezza.....

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Come al solito nel seguito troverete il testo di legge tra virgolette e in corsivo e di seguito i miei commenti.....

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Come al solito ripeto l’ invito a salvare le informazioni che vi mando, mediante “copia e incolla” e a diffonderle a tutti i vostri amici, anche al di fuori della rete.....

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Questa lezione la potete trovare anche sul sito INsensINverso all’ indirizzo www.insensinverso.org/lezionisullasicurezza.html.....

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KNOWN YOUR RIGHTS ! ! ! ....

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Formalizzazione della delega al responsabile della sicurezza e obblighi non delegabili (articoli 16 e 17)....

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“Articolo 16. Delega di funzioni....

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:....

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;....

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;....

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;....

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;....

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.....

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.....

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.....

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Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili....

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:....

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo 28;....

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” ....

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Tale articolo risolve uno dei tanti punto oscuri e ingannevoli della precedente normativa.....

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Accadeva infatti spesso che il datore di lavoro “nominasse”, magari in maniera informale e non chiara, un dirigente o un preposto a “responsabile della sicurezza”, pensando così di sollevarsi da responsabilità relative ai non adempimenti dei propri obblighi. Magari riteneva, e con lui i propri dipendenti, che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, fosse automaticamente il “responsabile della sicurezza”.....

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Ora Il D.Lgs.81/08 specifica, anche sulla base di numerosa giurisprudenza in merito, come deve avvenire la delega di funzioni da parte del datore di lavoro a un proprio dirigente o preposto (eventualmente, ma non necessariamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), affinché essa lo sollevi da ogni responsabilità.....

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Tale delega deve essere effettuata per iscritto, con data certa (atto notarile) e deve dare al delegato tutti i poteri organizzativi ed economici per potergli permettere di adempiere di fatto agli obblighi delegati.....

Oltre a ciò il datore di lavoro deve scegliere come delegato una persona tecnicamente adeguata e controllarne costantemente l’ operato.....

Resta inteso (articolo 17) che il datore di lavoro non può delegare ad altri la compilazione del documento di valutazione del rischio e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....

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Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo 18)....

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“Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente....

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:....

( . . . )....

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;....

( . . . )....

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [documento di valutazione dei rischi] nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);....

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 [documento unico di valutazione dei rischi in caso di lavori in appalto] e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;....

( . . . )....

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un' assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell' evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;....

( . . . )....

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;....

( . . . )....

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;....

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;....

( . . . )” ....

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Il D.Lgs.81/08 specifica meglio e amplia gli obblighi a carico del datore di lavoro.....

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Innanzitutto specifica che, oltre alla formazione e all’ informazione, egli deve assicurare ai propri dipendenti anche un “addestramento” pratico, mediante esercitazioni sul luogo di lavoro.....

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Inoltre egli deve compilare il documento di valutazione del rischio, sia per la propria impresa sia per le interferenze che dovessero presentarsi in caso di lavori appaltati e, cosa molto importante, è obbligato, su loro richiesta, a consegnarne copia agli RLS.....

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Sempre nei lavori appaltati, il datore di lavoro deve permettere a chiunque l’ identificazione del proprio dipendente, mediante tesserino con fotografia.....

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Egli poi deve comunicare all’ INAIL (Istituto Nazionale per l' Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) o all’ IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) ogni infortunio, anche se con referto di un solo giorno e all’ INAIL i nominativi degli RLS.....

Infine il Decreto specifica in maniera chiara che tutte le misure di prevenzione e protezione per l’ igiene e la salute dei lavoratori, non possono rimanere immutate nel tempo, ma devono adeguarsi ai progressi della tecnica e ai cambiamenti delle modalità di lavoro.....

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Definizione degli obblighi a carico del preposto (articolo 19)....

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“Articolo 19. Obblighi del preposto....

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: ....

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;....

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;....

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;....

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;....

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;....

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;....

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.” ....

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Anche in questo caso viene colmata una lacuna presente nella presente legislazione, in cui, parlando di obblighi, si accumunavano datore di lavoro, dirigenti e preposti, senza nessuna distinzione basata sulle evidenti differenza di ruolo tra tali figure.....

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Il D.Lgs.81/08 da un lato colma questa lacuna, contribuendo a fare maggiore chiarezza, da un altro evidenzia in maniera inequivocabile gli obblighi e le responsabilità e, vedremo a livello sanzionatorio, le sanzioni in caso di inadempienza.....

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Metto in evidenza come al solito l’ inciso secondo le loro attribuzioni e competenze”. Cioè le responsabilità dei preposti sono in funzione dell’ effettivo potere decisionale che hanno all’ interno dell’ organizzazione aziendale.....

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Nuovi obblighi a carico dei lavoratori (articolo 20)....

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“Articolo 20. Obblighi dei lavoratori....

( . . . )....

2. I lavoratori devono in particolare:....

( . . . )....

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;....

( . . . )....

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.” ....

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Il D.Lgs.81/08 pone, tra gli altri, come obbligo a carico del lavoratore quello di partecipare ai corsi di formazione e addestramento, rimarcando l’ intenzione del legislatore di rendere consapevole il lavoratore dell’ importanza della conoscenza e della formazione professionale.....

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L’ altro nuovo obbligo è quello di indossare il tesserino di riconoscimento in caso di lavoro in appalto al di fuori della sede dell’ azienda.....

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Definizione degli obblighi a carico dei lavoratori autonomi (articolo 21)....

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“Articolo 21. Disposizioni relative ai componenti dell' impresa familiare di cui all' articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi....

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all' articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:....

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;....

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;....

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.....

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:....

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all' articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;....

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.” ....

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Anche qui il D.Lgs.81/08 colma una lacuna presente da sempre nella legislazione. ....

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Infatti per la prima volta vengono definiti anche obblighi per i lavoratori autonomi, i componenti di aziende familiari e assimilabili che, finora non erano tutelati in alcun modo. C’è da considerare che lavorando essi spesso e volentieri in regime di appalto o subappalto, sono equiparabili in tutto e per tutto (anche da un punto di vista delle condizioni di lavoro) a lavoratori salariati.....

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Quello che è strano che, mentre l’ articolo 20 rende obbligatorio anche per queste categorie l’ uso di attrezzature a norma e dei dispositivi di protezione individuali, rende per loro solo facoltativo il ricorso alla sorveglianza sanitaria e alla formazione e che in entrambi i casi i costi relativi siano a carico del lavoratore autonomo o assimilabile, disincentivandone di fatto il ricorso. ....

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Nuovi obblighi a carico dei progettisti (articolo 22)....

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“Articolo 22. Obblighi dei progettisti....

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.” ....

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L’ unica novità è che il progettista di macchine e impianti deve tenere conto non solo della sicurezza dei lavoratori che li utilizzeranno, ma anche della loro salute (cioè della loro salvaguardia rispetto alle malattie professionali).....

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Definizione degli obblighi a carico del medico competente (articolo 25)....

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“Articolo. 25. Obblighi del medico competente....

1. Il medico competente:....

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;....

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;....

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;....

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;....

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Saturday, September 27, 2008 

SICUREZZA – LEZIONE 0 NUOVA SERIE – PRIMA PARTE<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />....

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E’ duro, per uno che si occupa di igiene e sicurezza sul lavoro da quasi vent’ anni, e che ha imparato e assimilato centinaia di leggi e norme, dover ripartire da capo. A questo sono stato obbligato dalla promulgazione da parte del precedente governo del famoso “Testo Unico” sulla sicurezza, cioè il D.Lgs.81/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 09/04/08.....

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A parte le ricadute di carattere professionale, il “Testo Unico” mi ha costretto a sospendere la pubblicazione delle “Lezioni” sul mio Space e su siti amici. Infatti tali lezioni erano basate sulla precedente normativa e non aveva senso continuare nella loro pubblicazione, a seguito della revisione di tale normativa.....

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Dopo un lungo periodo di assimilazione e di “digestione” del nuovo testo (digestione particolarmente lenta, visto che si tratta di 306 articoli e 51 allegati), eccomi però di nuovo a riprendere l’ attività di diffusione della normativa su igiene e sicurezza sul lavoro, con l’ obiettivo dichiarato di diffondere la formazione su tale normativa, nell’ ottica che soltanto conoscendo quali sono i nostri diritti possiamo sperare di fare qualcosa per ottenerli.....

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Eccoci così alla nuova serie delle Lezioni. Per praticità e coerenza di esposizione, riscriverò, adeguandole, sia per quanto riguarda i riferimenti normativi, che sono cambiati, sia per quanto riguarda i contenuti, le Lezioni precedentemente scritte.....

Tenete conto che, in qualche caso le differenze sono minime, in quanto il “Testo Unico” ha appunto accorpato la precedente normativa, in qualche caso senza variarla.....

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Comincio da una “Lezione Zero”, dove cerco di riassumere le principali novità introdotte dal “Testo Unico”, rispetto alla normativa precedente.....

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Tenete conto che, come sempre accade con nuove leggi di importante impatto, il “Testo Unico” verrà nel corso del tempo integrato e modificato (così come accadde per il D.Lgs.626/94 e per il D.Lgs.494/96). Io cercherò di tenervi aggiornato su tali evoluzioni.....

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Come al solito nel seguito troverete il testo di legge tra virgolette e in corsivo e di seguito i miei commenti.....

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Come al solito ripeto l’ invito a salvare le informazioni che vi mando, mediante “copia e incolla” e a diffonderle a tutti i vostri amici, anche al di fuori della rete.....

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KNOWN YOUR RIGHTS ! ! ! ....

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PREMESSA....

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Finalmente il legislatore ha realizzato ciò che si era proposto da oltre venti anni, e cioè la realizzazione di un unico testo normativo in materia di tutela della persona che lavora, in coerenza con quanto stabilito dall’ art. 1 della Costituzione della Repubblica “L’ Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.  La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”.....

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Il 30/04/08, infatti, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n.101 il D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 (nel seguito sempre D.Lgs.81/08).....

Tale Decreto si propone una integrale revisione, riordino e razionalizzazione di tutta la normativa di prevenzione dell’ igiene e della sicurezza, anche se molte attività e/o discipline ne rimangono escluse, ma con l’ obbligo per il legislatore di includerle nello spazio di dodici mesi dalla pubblicazione del Decreto.....

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Una delle novità più importanti del Decreto e migliorare la definizione di lavoratore, cioè del soggetto a cui si applica il testo, cercando di evidenziare la centralità della persona che lavora, come soggetto da proteggere.....

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Il Decreto si applica infatti:....

- al lavoro, in qualunque forma svolto: dal lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato, al lavoro autonomo;....

- alla persona, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità della persona debbono costituire oggetto di specifica attenzione;....

- alle attività, qualunque esse siano: proposito del testo è quello di disciplinare lo svolgimento di ogni attività di lavoro, consentendo a quelle caratterizzate da discipline specialistiche il termine di dodici mesi per la definizione di specifiche disposizioni particolari.....

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Il Legislatore ha inoltre introdotto e / o revisionato strumenti, che, almeno in teoria, dovrebbero essere efficaci per la realizzazione del progetto di contrastare significativamente gli eventi che quotidianamente colpiscono il lavoro. E’ tutto da verificare se tali strumenti verranno realmente e rigorosamente applicati, oppure rimarranno solo teoria.....

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Anche nella forma il D.Lgs.81/08 è innovativo, rispetto ai testi precedenti. Infatti ogni disposizione prettamente tecnica (a partire dalle norme tecniche degli anni ’50), è stata collocata all’ interno di specifici allegati del Decreto (in totale il Decreto prevede 306 articoli e 51 allegati), con l’ intendimento di una maggiore flessibilità di aggiornamento (basterà sostituire l’ allegato, anziché modificare la legge).....

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Si è cercato di riordinare i sistemi pubblici di coordinamento, informazione e normativa, al fine di consentire una più efficace diffusione ed armonizzazione delle specifiche conoscenze, anche se, secondo me, si tratta più di forma che di sostanza.....

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È stata data maggior enfasi al ruolo dell’ organizzazione.  A tale scopo sono stati rivisti i ruoli dei soggetti di “linea”, con particolare riferimento alla “rivoluzione” del preposto (articolo specifico dedicato ai loro obblighi, con la specificazione che tali obblighi valgono “secondo le attribuzioni e le competenze” dei preposti e inasprimento delle pene) e mediante il riordinamento dei ruoli dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con l’ ulteriore introduzione dei Rappresentanti Territoriali o di Comparto, nonché di quelli di Sito Produttivo.....

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E’ stata inoltre enfatizzata l’ importanza dell’ organizzazione della sicurezza mediante i cosiddetti Sistemi di Gestione della Sicurezza (norma OHSAS 18001), cioè sistemi formalizzati di gestione (analoghi a quelli per la Qualità, tipo ISO 9001), prevedendo addirittura deresponsabilizzazioni della struttura dirigenziale in caso di loro applicazione. ....

Quest’ ultima novità mi lascia estremamente perplesso, poiché la definizione e la gestione di un Sistema di Gestione della Sicurezza si risolve essenzialmente nell’ incaricare un consulente esterno (pagato profumatamente) per l’ adempimento di mere formalità burocratiche (tanta carta e poca sostanza), così come avviene già oggi per i Sistemi di Gestione della Qualità. Sarebbe stato meglio investire in controllo da parte di enti pubblici.....

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È stata valorizzata la possibilità di definizione, anche tra le parti sociali, di tavoli tecnici per l’ elaborazione di norme, buone prassi e / o linee guida. ....

E anche ciò mi lascia molto perplesso, visto che la concertazione tra le “parti sociali” (padroni e sindacati), ha in genere lo scopo di mantenere lo stato di cose.....

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Sono stati riordinati i sistemi di vigilanza, sia sotto il profilo del coordinamento che sotto quello dell’ attribuzione di nuovi poteri (sospensione attività), che - nell’auspicio del Legislatore - possano costituire deterrenti.....

Niente però fino ad ora è stato fatto potenziare nel numero e nel reale potere di intervento gli ispettori di ASL e ISPESL.....

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Sono stati rivisti inoltre i sistemi sanzionatori, con un aggravamento sia qualitativo (contravvenzioni per le quali viene previsto solo l’ arresto e non, come prima l’ alternativa arresto / sanzione, dove veniva sempre applicata quest’ ultima) che quantitativo (elevazione delle misure delle ammende) del sistema sanzionatorio esistente.....

E’ stata inoltre introdotta l’ estensione anche per gli enti di cui al D.Lgs. 231/01 (società e associazioni prive di personalità giuridica) dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione normativa antinfortunistica.....

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Il D.Lgs.81/08 non solo ha riordinato e unificato in un unico testo la normativa esistente, ma l’ ha in parte modificata, anche in senso sostanziale.....

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LE PRINCIPALE NOVITA’ INTRODOTTE....

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Lo scopo della riforma del D.Lgs.81/08 è quello di ridisegnare la materia della salute e sicurezza sul lavoro in Italia inquadrando le relative regole (fino ad oggi contenute in numerosissime leggi e norme, promulgate nell’ arco di quasi sessant’anni) in una ottica di sistema aziendale e nazionale, nonché di aggiornare tali norme tenendo conto, sia delle esperienze maturate nell’ arco del tempo nella loro applicazione, sia delle più recenti evoluzioni dell’ organizzazione del lavoro e della tecnica della sicurezza. Pertanto il Decreto determina una significativa modifica delle regole dell’ igiene e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, alla quale si chiedeva alle aziende di adeguarsi con immediatezza (in realtà il governo Berlusconi e il parlamento hanno poi, com’ era logico aspettarsi, prorogato alcuni obblighi al 01/01/09).....

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Nel seguito esaminerò le principali e sostanziali novità introdotte dal D.Lgs.81/08. Come al solito tra virgolette e in corsivo è il testo del Decreto e dopo i miei commenti. ....

Per semplicità, in genere, ho riportato solo gli articoli o i commi nuovi o modificati rispetto al D.Lgs.626/94 o ad altra precedente normativa.....

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Definizione di dirigente e di preposto (articolo 2)....

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“Articolo 2. Definizioni....

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l' attività lavorativa e vigilando su di essa;....

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l' attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;....

( . . . )” ....

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Viene colmata una lacuna contenuta in tutta la precedente normativa. Vengono finalmente definiti cioè chi sono i dirigenti e i preposti, per i quali sussistono precisi obblighi sanzionabili.....

In entrambi i casi, al di là di definizioni e di ruoli di carattere aziendale, è messo in evidenza che dirigenti e preposti sono responsabili (ai fini dell’ applicazione degli obblighi del D.Lgs.81/08), solo in funzione dei “poteri gerarchici e funzionali” a loro assegnati e realmente permessi dal datore di lavoro.....

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Ampliamento del campo di applicazione (articoli 2 e 3)....

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“Articolo 2. Definizioni....

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:....

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un' attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ....

Al lavoratore così definito è equiparato: ....

il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;....

l' associato in partecipazione di cui all' articolo 2549, e seguenti del codice civile; ....

il oggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ....

l' allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l' allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ....

il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ....

i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; ....

il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;....

( . . . )”....

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“Articolo 3. Campo di applicazione....

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.....

( . . . )....

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.....

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.....

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l' obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.....

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.....

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.....

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.....

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.....

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.....

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni....

di cui all'articolo 21.....

( . . . )” ....

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Al di là della lunghezza e della complessità degli articoli di cui sopra, è importante sottolineare che, grazie ai nuovi disposti del D.Lgs.81/08, le disposizioni in materia di salute e sicurezza vengono ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (applicando cioè il cosiddetto “principio di effettività” che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda, indipendentemente dall’ inserimento contrattuale). ....

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Il Decreto stabilisce in sostanza che, in ogni caso in cui si possa configurare un rapporto di dipendenza tra un “datore di lavoro” (cioè colui che detiene il potere economico e organizzativo nell’ esecuzione di un lavoro) e un “lavoratore” (cioè colui che, senza o con limitato potere, esegue il lavoro), il primo si debba fare carico della igiene e della sicurezza del secondo, secondo i criteri stabiliti dal Decreto. E ciò si applica anche ai volontari e in generale chi esercita un lavoro senza retribuzione (ad esempio ai praticanti), agli studenti in caso di alternanza scuola / lavoro.....

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Oltre a ciò, il Decreto estende, (recependo le sollecitazioni della Raccomandazione 2003/134/CE) alcuni degli obblighi in materia di igiene e sicurezza anche ai lavoratori autonomi (fino ad ora esclusi da qualunque forma di obbligo o di garanzia), ai quali si impone l’ obbligo di uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di attrezzature di lavoro rispettosi delle disposizioni del nuovo D.Lgs. 81/08 e la facoltà di sottoporsi a controlli medici e di beneficiare di corsi di formazione (articolo 20).....

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Vigilanza (articolo 13)....

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Art. 13. Vigilanza....

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.....

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:....

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;....

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;....

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.....

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui lu